TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 188.
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali).

Art. 188.
(Autorizzazione di spesa per la partecipazione italiana a missioni internazionali).

      1. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, la spesa di 1 miliardo di euro per il finanziamento della partecipazione italiana alle missioni internazionali di pace. A tale fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze.

      Identico.

      2. Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri degli affari esteri, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze, è stabilito il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le sole missioni deliberate con determinazione del Consiglio dei ministri e atto di indirizzo del Parlamento, previa informazione al Presidente della Repubblica. I decreti sono corredati da relazione tecnica esplicativa.

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      3. Fino all'emanazione dei decreti di cui al comma 2, per la prosecuzione delle missioni in atto, le amministrazioni competenti sono autorizzate a sostenere spese mensili nel limite di un sesto degli stanziamenti ripartiti nell'ultimo semestre. A tale scopo, su richiesta delle stesse amministrazioni, il Ministero dell'economia e delle finanze dispone mensilmente i necessari finanziamenti. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato, con propri decreti, a disporre le relative variazioni di bilancio. Per le missioni di cui al presente comma, si applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, comma 1, lettere b) e c), 7, 8, commi 1 e 2, 9 e 13 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15, l'articolo 2, commi 23, 24, 25, 29, 32 e 33, della legge 4 agosto 2006, n. 247, nonché gli articoli 4, comma 1, primo periodo, e 5 del decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253.
      4. Per la realizzazione degli intereventi umanitari e di ricostruzione previsti nell'ambito delle missioni internazionali di cui al comma 1, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 4 agosto 2006, n. 247; si applicano altresì l'articolo 2, comma 2, e l'articolo 3, commi 1, 2, 3 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. Per l'affidamento degli incarichi e la stipula dei contratti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 247, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e successive modificazioni, nonché l'articolo 1, comma 7, della legge 4 agosto 2006, n. 247. Lo stanziamento di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152, è incrementato di 200.000 euro per l'anno 2007 e quantificato in 400.000 euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009.
      5. Non si applica l'articolo 28, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Alla data di entrata in

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vigore della presente legge, le missioni cui si applica il presente comma sono quelle di cui al decreto-legge 28 agosto 2006, n. 253, ed alla legge 4 agosto 2006, n. 247, esclusa la missione di cui all'articolo 2, comma 1, della citata legge n. 247 del 2006, le cui autorizzazioni di spesa per le singole esigenze sono prorogate secondo limiti d'importo stabiliti in sede di ripartizione del citato fondo. Per le nuove missioni, il trattamento economico e assicurativo dei partecipanti è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con le amministrazioni interessate.